RENTRI – Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
Il RENTRI è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (Decreto n. 59/2023) messo a disposizione dallo Stato per assolvere agli adempimenti delle scritture obbligatorie per i produttori di rifiuti e degli altri soggetti partecipanti alla filiera di gestione.
Soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRi:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 9
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 con riferimento ai rifiuti non pericolosi
il RENTRi si propone di:
- trasmettere dei dati da parte di tutti gli operatori di filiera (produttori, trasportatori, gestori di rifiuti)
- maggiore omogeneità e fruibilità dei dati
- riduzione di oneri amministrativi per le imprese
- maggiore efficacia delle attività di controllo
- miglioramento delle strategie di economia circolare
- modifica del sistema sanzionatorio
Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, anche noto come Decreto sulla Tracciabilità dei Rifiuti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2023, sancisce l’entrata in vigore del RENTRi dal 15 giugno 2023. Si tratta tuttavia di un periodo transitorio, dal momento che i soggetti coinvolti potranno aderire in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati. Questo periodo servirà a definire meglio le istruzioni operative per la gestione della piattaforma, sia in forma diretta che in termini di interoperabilità con i principali software già a disposizione sul mercato.
Tempistiche per l’iscrizione:
Categoria | Tempistiche di iscrizione |
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali | Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti | Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 |
Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1 | Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |