FORFETTARI, OBBLIGO di FATTURA ELETTRONICA dal 1° LUGLIO

Con la del  “Decreto PNRR 2, diventano pienamente operative le novità in materia di fatturazione elettronica per i contribuenti  forfettari (e non solo). Nello specifico dispone, per specifici soggetti, la soppressione, a partire dal 1° luglio 2022, dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Da tale data, pertanto, sono tenuti all’emissione della e-fattura anche:

• i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011);

• i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014;

• le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;

con ricavi /compensi 2021, ragguagliati ad anno, “superiori” a 25.000 euro.

 Diversamente, nel caso in cui i predetti soggetti presentino ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a 25.000 euro l’obbligo di e-fattura scatterà a partire dal 1° gennaio 2024. 

 Moratoria sanzioni terzo trimestre 2022

E’ previsto un periodo “transitorio” (dal 1° luglio al 30 settembre 2022) nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica “entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione” non trovano applicazione le sanzioni (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati/non registrati, da Euro 250 a Euro 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Si consiglia alle imprese che potranno continuare ad emettere fattura cartacea di indicare in fattura la seguente nota “ Emissione di fattura cartacea ai sensi DL 36/2022 art. 18 c 3.”