RELAZIONE ANNUALE AMIANTO (ex art. 9 Legge 257/92) SCADENZA 28 FEBBRAIO

Le imprese che “utilizzano amianto, direttamente od indirettamente, nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell’amianto” devono inviare entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione annuale sulla attività svolta nell’anno precedente.

La comunicazione va fatta alle Regioni e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell’impresa. Tale relazione deve contenere le informazioni prescritte dall’art. 9, comma 1, lett. a), b) c) e d) della Legge 27.3.93 n. 257 in argomento e deve essere redatta secondo il fac-simile di cui alla Circolare Ministeriale 17.02.93 n. 124976

L’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da euro 2.582 a euro 5.164.

Si coglie l’occasione per ricordare che, nel caso in cui nel proprio ambiente di lavoro sia presente materiale contenente amianto, (coperture in eternit, pavimenti in linoleum-vinil-amianto, coibentazioni, ecc.) per la cui semplice detenzione non è necessaria la comunicazione entro il 28 febbraio, il datore di lavoro deve comunque verificare periodicamente lo stato di conservazione del materiale stesso, conformemente a quanto prescrive il D.M. 6 settembre 1994 al punto 4a dell’allegato.

Ogni informazione in merito all’adempimento e allo svolgimento del servizio, può essere chiesta all’ ufficio CNA SICUREZZA AMBENTE QUALITA’ SRL

TEL: 0542-626982

email: cnaambiente@cnaimola.it

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