CESSIONE CREDITO O SCONTO IN FATTURA PER LE DETRAZIONI RELATIVE A LAVORI EDILI

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTI-EVASIONE – IL SOFTWARE DELL’A.E. SARA’ AGGIORNATO ENTRO 15 GIORNI

La legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 29 legge 234/2021), ha confermato le disposizioni previste dal DL 157/2021 (c.d. decreto anti-frodi) in merito all’obbligo del visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese, sulle opzioni per lo sconto in fattura o cessione dei crediti relativi a detrazioni per lavori edili, facendone, tuttavia, salvi gli effetti e riducendone l’ambito di applicazione.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per avere la possibilità di optare per lo sconto in fattura ovvero la cessione del credito corrispondente alle detrazioni per lavori edili di cui All’articolo 121, comma 2 del DL 34/2020 (c.d. detrazioni minori, ossia diverse da quella per cui è riconosciuta la detrazione c.d. del 110%), occorre:

  • richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo;
  • ottenere dai tecnici abilitati l’asseverazione della congruità delle spese sostenute.

Per l’imitare l’ammontare degli oneri amministrativi dovuti su lavori di ammontare minori, a differenza di quanto era previsto dall’abrogato decreto anti-frodi, la legge di bilancio ha previsto che questi due obblighi non si rendono applicabili:

  • per le opere classificate come attività di edilizia libera (art. 6, D.P.R. n. 380/2001);
  • per gli interventi di importo complessivo fino a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni di edifici.

Queste limitazioni sono sicuramente applicabili per le opzioni inviate successivamente al 1° gennaio 2022, per cui le fatture con il riconoscimento dello sconto ovvero l’accordo per la cessione del credito, è stato effettuato sempre successivamente alla medesima data del 1° gennaio 2022.

Al contrario, ancora non è stato deciso dall’Agenzia delle Entrate se le limitazioni, in particolare, la franchigia del 10.000 euro, si renda applicabile anche nelle ipotesi in cui le fatture con il riconoscimento dello sconto ovvero l’accordo per la cessione del credito, sia avvenuta tra il 12 novembre ed il 31 dicembre 2021. Questione su cui la CNA nei giorni scorsi ha chiesto specifici ed urgenti chiarimenti all’Agenzia delle Entrate.

Questa decisione, insieme alle difficoltà di individuare correttamente le opere classificate come attività di edilizia libera, stanno ritardando l’aggiornamento del software dell’Agenzia delle Entrate per l’invio delle opzioni di cessione del credito ovvero sconto in fattura, ancora ancorate alle disposizioni previste dall’abrogato decreto anti-frode. Sentita a riguardo l’agenzia delle entrate per le vie brevi nei giorni scorsi, ci è stato anticipato che il sistema telematico per l’invio delle opzioni sarà aggiornato in 10/15 giorni.

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