Assegno temporaneo per i figli minori

L’assegno temporaneo è erogato dall’Inps ai nuclei familiari che non abbiano diritto agli Assegni Familiari. Rientrano in questa casistica i nuclei:

– di lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo;

– in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.

Fino alla soglia minima di ISEE pari a 7.000 euro, gli importi spettano nelle seguenti misure:

– 167,50 euro per ciascun figlio, in caso di nuclei fino a due figli, oppure

– 217,80 euro per ciascun figlio, in caso di nuclei con almeno tre figli

Al superamento della soglia di ISEE di 50.000 euro, la misura non spetta.

I cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani.

Il richiedente l’Assegno temporaneo deve essere residente e convivente con il minore, ferma restando la possibilità che, in caso di affido condiviso, l’Assegno sia erogato nella misura del 50% anche all’altro genitore.

Sono considerati a carico i figli con reddito complessivo annuo non superiore a 4.000 euro.

Dal 1° luglio 2021 l’INPS ha reso disponibile la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda, direttamente o tramite gli Istituti di patronato.

Per le domande presentate:

– entro il 30/09/2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021;

– dall’1/10/2021, la misura avrà decorrenza dal mese di presentazione della domanda.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31/12/2021.

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